Competenze dello Studio

lunedì 27 gennaio 2014

Locazione in nero: la legge che contrasta l'evasione fiscale

Con il decreto legislativo n. 23 del 14.03.11 è stato espressamente previsto che in caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione trova applicazione l'art. 69 del Testo Unico concernente l'imposta di registro, in virtù del quale "chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta è punito con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta". Inoltre, se è l'inquilino a segnalare all'Agenzia delle Entrate la mancata registrazione del contratto, gli sarà consentito di continuare ad abitare l'immobile pagando un canone irrisorio, diverso da quello pattuito, senza che il proprietario-locatore possa eccepire alcunché. Più precisamente l'art. 3, comma 8, del citato decreto prevede che, in caso di omessa registrazione di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo si applica la seguente disciplina: 1) la durata della locazione è stabilita in 4 anni a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d'ufficio, rinnovabili per altri 4 anni, così come previsto dall'art. 2, comma 1 della citata legge n. 432 del 1998; 2) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura parti al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento degli indici ISTAT. Per comprendere meglio quanto enunciato, facciamo un pratico esempio. Tizio e Caio stipulano in data 1 gennaio 2010 un contratto (4+4) relativo ad immobile avente rendita catastale di € 400; solo 3 anni dopo (1 gennaio 2013) l'inquilino decide di segnalare l'omessa registrazione al Fisco. Il contratto viene registrato d'ufficio e, lo stesso, comincerà a decorrere dal 1 gennaio 2013. Il canone annuo, invece, sarà così determinato: rendita (€ 400) X 3 = € 1.200; dunque, il conduttore dovrà corrispondere al locatore soltanto € 100 al mese.

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