Competenze dello Studio

lunedì 20 aprile 2015

Pignoramento del quinto e cessione volontaria del quinto

Si definisce pignoramento l'atto con il quale ha inizio l'esecuzione forzata (o anche pignoramento presso terzi), attraverso l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto compiuto su di esso sarà invalido. Tipica forma di esecuzione presso terzi è il pignoramento dello stipendio; tale pignorabilità è consentita nel limite di 1/5 ed esula dalla volontà del debitore.
La cessione volontaria del quinto, invece, consiste in una particolare forma di prestito personale attraverso la quale un soggetto accede ad un finanziamento che si impegna a restituire attraverso l'addebito diretto della rata (sempre nei limiti del quinto) sulla busta paga o sulla pensione. Tale decurtazione è un atto di volontà del debitore.
Cosa succede, però, se pignoramento e cessione volontaria coesistono?
Se esiste già sulla busta paga un pignoramento del quinto dello stipendio, l'interessato può chiedere la cessione volontaria; la cessione, però, non può eccedere la differenza tra 2/5 della retribuzione e la quota colpita da pignoramento.
Se l'interessato ha effettuato una cessione volontaria, i successivi pignoramenti sono consentiti solo per la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta volontariamente.

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