Competenze dello Studio

mercoledì 22 aprile 2015

Il tentativo di conciliazione in materia di lavoro

Come già previsto ante D.lgs. n. 80 del 31.03.98 il tentativo di conciliazione nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il singolo rapporto di lavoro torna ad essere meramente facoltativo. In pratica il soggetto che intende far valere i propri diritti può rivolgersi immediatamente al giudice del lavoro senza intraprendere la procedura conciliativa. Qualora il proponente decida, dunque, di provare a definire la controversia avvalendosi della conciliazione dovrà rivolgersi ad una apposita commissione presente presso le Direzioni Provinciali del Lavoro; ciò potrà avvenire anche tramite l'associazione sindacale alla quale il proponente aderisce o conferisce apposito mandato. Il tentativo di conciliazione è ammesso tanto per le controversie relative ai rapporti di lavoro tra privati che per quelli con la pubblica amministrazione. La conciliazione può essere raggiunta sia attraverso un accordo costruito dalle parti e dalla commissione durante le riunioni dell'organo conciliativo sia attraverso un accordo stipulato tra le parti all'infuori della commissione e portato poi in sede conciliativa al solo fine di ratificarlo.

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