Competenze dello Studio

venerdì 20 giugno 2014

Assegnazione della casa coniugale e comodato di immobile

Il caso
Una madre cede in comodato al figlio un immobile di sua proprietà, in vista delle nozze di quest'ultimo. Se non che i coniugi, dal cui matrimonio sono nati dei figli, si separano ed il Presidente del Tribunale, all'udienza di separazione assegna la casa coniugale alla moglie, in quanto affidataria della prole minorenne. La madre, pertanto, cita in giudizio la nuora affinchè il Giudice accerti e dichiari il suo diritto ad ottenere la restituzione del bene immobile concesso in comodato.

L'istituto giuridico del comodato fa sorgere nei confronti del comodatario, cioè di colui che riceve il bene, l'obbligo di restituirlo alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando è stato utilizzato in conformità al contratto. Nel caso di specie, è opportuno analizzare il rapporto che intercorre tra esso e l'eventuale provvedimento di assegnazione della casa familiare emesso in un procedimento di separazione a favore di uno dei due coniugi/comodatari. Tale provvedimento giudiziale resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Infatti, quando la casa familiare viene assegnata, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.c., al coniuge affidatario dei figli, questi succede nella titolarità del rapporto di comodato a tutela dell'interesse della prole a non abbandonare la casa familiare; pertanto, la successione nel rapporto si verifica in favore del coniuge al quale è stata assegnata la casa familiare, il quale si vede così attribuire un diritto personale di godimento. Premesso ciò, occorre capire entro quali limiti il comodante possa chiedere la restituzione del bene e, soprattutto, se tale forma di comodato possa rientrare nella previsione dell'art. 1809, comma 2, c.c., secondo cui il proprietario/comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, o nel dettato dell'art. 1810 c.c., per cui il bene deve essere restituito dal comodatario ad nutum, cioè a semplice richiesta del comodante. Negli ultimi anni si sono formati due orientamenti giurisprudenziali al riguardo: l'uno, sostenuto con sentenza n. 15986 del 2010, prevede l'applicabilità dell'art. 1810 c.c., permettendo così al proprietario di chiedere la restituzione del bene indipendentemente da qualunque stato di bisogno sopravvenuto; l'altro, in linea con la sentenza n. 4917 del 2011, prevede l'applicabilità della disposizione che consente di chiedere la restituzione del bene solo nel caso di bisogno ex art. 1809, comma 2, c.c. Per dirimere tale contrasto, la Corte di Cassazione, investita nuovamente sulla questione, con ordinanza interlocutoria del 17.06.2013 n. 15113, si è interrogata sulla possibile lesione del diritto del proprietario/comodante, laddove si ritiene che la sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno è requisito indispensabile per la richiesta di rilascio. La Corte, infatti, ha recentemente affermato che "l'esigenza di garantire la continuità dell'habitat domestico, se da un canto richiede che una tutela non deteriore si riconosca anche allorquando il rapporto di coniugio del comodatario pervenga ad una fase patologica, non può d'altro canto condurre a ravvisarsi la costituzione in capo all'assegnatario di un diritto addirittura maggiormente garantito di quello vantato dall'originario titolare in base all'accordo contrattuale, tanto più a scapito di terzi (rispetto al rapporto di coniugio), quale appunto è il comodante". Ha aggiunto, altresì, che "deve porsi la questione se il contemperamento tra le contrapposte esigenze del comodatario o dell'assegnatario, da un canto, e del concedente, da altro canto, possa essere altrimenti e diversamente realizzato. Ad esempio mediante la concessione al precarista o all'assegnatario della possibilità di rilasciare l'immobile, all'esito della domanda di restituzione, entro un termine congruo, giudizialmente determinato in assenza di accordo tra le parti, idoneo a consentirgli di trovare altro alloggio, valutate le circostanze concrete del caso... Avvertendo l'esigenza di rimeditare l'orientamento interpretativo delineato, il Collegio ritiene opportuno disporre la trasmissione del ricorso al primo Presidente, ai fini dell'eventuale relativa assegnazione alle Sezioni Unite". Dunque, non resta che attendere un chiarimento definitivo della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 

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