Competenze dello Studio

venerdì 6 novembre 2015

La rinuncia all'eredità

La morte di una persona comporta l'apertura della sua successione. Si parla propriamente di chiamata all'eredità; questa non comporta automaticamente un obbligo di assumere la qualità di erede e di subentrare conseguentemente nella totalità dei rapporti trasmissibili del defunto: ciò può avvenire soltanto attraverso un atto di manifestazione di volontà del chiamato (accettazione dell'eredità). Infatti, nel caso in cui si è a conoscenza o si presume che i debiti del de cuius (defunto) possano essere superiori rispetto ai crediti, l'ordinamento ci consente di rinunciare all'eredità (evitando l'accollo dei relativi oneri) attraverso una semplice dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari, la dichiarazione va fatta entro 3 mesi dal decesso (viceversa è considerato automaticamente erede puro e semplice) ovvero entro 10 anni se non si è nel possesso dei beni. Ad ogni modo, la rinuncia va effettuata prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l'eredità. Se il chiamato, però, ha nel frattempo venduto o donato il bene di appartenenza del defunto allora l'eredità si ha per accettata implicitamente. Accade, invece, molto spesso che quando vi sono più chiamati all'eredità, taluno voglia conoscere fin da subito se gli altri intendano accettarla o rinunciavi; nel silenzio, la legge consente al soggetto interessato di chiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale ciascun chiamato dichiari espressamente se accettare o meno l'eredità. Quanto ai costi per effettuare la rinuncia, essi constano di una marca da bollo da € 16,00 ed € 168,00, per ogni rinunciante, a titolo di pagamento dell'imposta di registrazione.

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