
La guida in stato di ebbrezza, disciplinata dall'art. 186 del Codice della Strada, è uno degli illeciti frequentemente dibattuti nelle aule di giustizia italiane. Tale fattispecie assume rilevanza penale quando un soggetto viene trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0, 8 g/l. Ma lo stesso può valere anche per chi si trovi in sella ad una bicicletta? La giurisprudenza meno recente prevedeva che il reato di guida in stato di ebbrezza poteva configurarsi anche a carico del ciclista, al quale si applicava anche la sospensione della patente di guida, quale sanzione accessoria. Questo perché i velocipedi sono considerati a tutti gli effetti dei veri e propri veicoli e, come tali, sottoposti alla disciplina delle norme previste dal codice della strada. Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 19413/2013, ha ribaltato il precedente orientamento affermando la non applicabilità della sanzione accessoria della patente di guida; un tale provvedimento può essere giustificato, infatti, soltanto quando si è sorpresi alla guida di un veicolo per il quale tale patente sia in effetti richiesta. Dunque, la sospensione della patente di guida "
può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di un titolo abilitativo e si sia posto alla guida di un veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima".
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