Competenze dello Studio

giovedì 5 novembre 2015

Ciclista sorpreso in stato di ebbrezza: quali conseguenze?

La guida in stato di ebbrezza, disciplinata dall'art. 186 del Codice della Strada, è uno degli illeciti frequentemente dibattuti nelle aule di giustizia italiane. Tale fattispecie assume rilevanza penale quando un soggetto viene trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0, 8 g/l. Ma lo stesso può valere anche per chi si trovi in sella ad una bicicletta? La giurisprudenza meno recente prevedeva che il reato di guida in stato di ebbrezza poteva configurarsi anche a carico del ciclista, al quale si applicava anche la sospensione della patente di guida, quale sanzione accessoria. Questo perché i velocipedi sono considerati a tutti gli effetti dei veri e propri veicoli e, come tali, sottoposti alla disciplina delle norme previste dal codice della strada. Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 19413/2013, ha ribaltato il precedente orientamento affermando la non applicabilità della sanzione accessoria della patente di guida; un tale provvedimento può essere giustificato, infatti, soltanto quando si è sorpresi alla guida di un veicolo per il quale tale patente sia in effetti richiesta. Dunque, la sospensione della patente di guida "può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di un titolo abilitativo e si sia posto alla guida di un veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima".

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