In base al D.P.C.M. del 2015, la Carta del docente, che attribuisce un beneficio economico di € 500,00 annui con destinazione vincolata all'aggiornamento e alla formazione, spetterebbe soltanto ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale; la disposizione normativa nazionale, dunque, esclude tutti i docenti precari.
Senonché, la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, per cui un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale appare del tutto ingiustificato, motivo per cui dovrà fondatamente ritenersi la spettanza della Carta anche ai docenti assunti con contratti a termine.
Tuttavia, per poter usufruire del beneficio, il cui termine di prescrizione è quinquennale, devono ricorrere due presupposti principali: 1) essere docente (precario o di ruolo) attualmente in servizio alle dipendenze del Ministero; 2) aver prestato srvizio di insegnamento con incarichi annuali fino al 30 agosto o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Ogni situazione, tuttavia, è unica e richiede una valutazione caso per caso per verificare la ricorrenza di tutti i presupposti, non soltanto quelli principali predetti, necessari per procedere legalmente. Lo Studio Legale Magrini, in più occasioni, si è fatto portatore innanzi all’autorità giudiziaria, su tutto il territorio nazionale, degli interessi di insegnanti precari cui non era stato riconosciuto il diritto a fruire del bonus Carta docente.