Competenze dello Studio

venerdì 20 marzo 2020

La violazione delle misure contenute nei decreti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19

I decreti emessi negli ultimi giorni dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevedono, per le violazioni delle misure in essi contenute, l’imputazione per il reato contravvenzionale punito e previsto dall'art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), a mente del quale "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206".
Detta fattispecie di reato si configura, nel caso di specie, in caso di spostamenti ingiustificati sia all’interno del proprio comune di residenza, sia, soprattutto, al di fuori di esso; sono giustificati soltanto quegli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il divieto di spostarsi è categorico per soggetti positivi al COVID-19 o in quarantena.
Coloro che attestano, in modo non veritiero, una delle tre cause che permettono di spostarsi (motivi di salute, esigenze lavorative, altri stati di necessità) sarà denunciato per il reato più grave di falsa attestazione a un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 495 c.p., il quale punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque dichiara o attesta falsamente l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.

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