Competenze dello Studio

martedì 1 ottobre 2024

LA CARTA ELETTRONICA DEL DOCENTE SPETTA ANCHE AGLI INSEGNANTI PRECARI?



La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, meglio nota come Carta del Docente, è stata introdotta dal D.P.C.M. 23 settembre 2015, in attuazione dell’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (La Buona Scuola). Tale misura assegna annualmente ai docenti di ruolo un bonus pari a € 500,00 da destinare esclusivamente a spese per la formazione e l’aggiornamento professionale. Tuttavia, la normativa nazionale limita l’erogazione del beneficio ai soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, escludendo quindi i docenti precari, anche laddove impegnati con incarichi annuali e continuativi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, però, con sentenza del 18 maggio 2023 (C-680/21), ha affermato che i docenti con contratto a tempo determinato svolgono funzioni analoghe, per contenuto e responsabilità, a quelle dei colleghi di ruolo, e pertanto non possono essere discriminati nel trattamento economico e professionale. In particolare, la Corte ha censurato la normativa italiana per la sua irragionevole disparità di trattamento, rilevando che l’esclusione dei docenti a termine dalla Carta del Docente costituisce una violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Alla luce dell’orientamento europeo, anche i docenti precari possono legittimamente rivendicare il diritto a usufruire della Carta del Docente, purché sussistano determinati requisiti. In particolare:

- Attualità del servizio: il docente deve risultare attualmente in servizio presso un’istituzione scolastica statale alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Durata dell’incarico: il servizio pregresso deve essere stato svolto con contratti a tempo determinato di durata significativa: a) incarichi fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche); b) incarichi fino al 31 agosto (termine dell’anno scolastico); c) aver svolto servizio per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico in maniera continuativa e, preferibilmente, presso il medesimo istituto scolastico

Si ricorda inoltre che il diritto al riconoscimento economico è soggetto a prescrizione quinquennale.

Ciò detto, ogni situazione è unica e richiede una valutazione caso per caso per verificare la ricorrenza di tutti i presupposti, non soltanto quelli principali predetti, necessari per procedere legalmente. In tal senso, lo Studio Legale Magrini si è fatto portatore, su tutto il territorio nazionale, degli interessi di numerosi docenti precari a cui non era stato riconosciuto il diritto alla Carta del Docente. L’attività dello Studio ha portato sempre al riconoscimento del beneficio, contribuendo a rafforzare l’orientamento favorevole all’equiparazione di trattamento tra docenti precari e di ruolo.


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