Contro l'istituto bancario che notifica un decreto ingiuntivo, emesso inaudita altera parte dal giudice nei confronti del correntista debitore, esiste una "scappatoia" legale. Molto spesso, infatti, le banche producono in giudizio soltanto il saldo in rosso del conto corrente e gli estratti conto più recenti rispetto alla chiusura del rapporto; tale produzione giudiziale, tuttavia, non è idonea a giustificare la domanda avanzata dalla banca. L'istituto di credito, insomma, dovrebbe necessariamente produrre tutti gli estratti conto dalla data di apertura del conto corrente alla sua estinzione, per permettere al giudice di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto: in difetto, sarà molto facile vincere la nostra causa di opposizione, invocando sia l'applicazione di interessi anatocistici (leggi : ANATOCISMO BANCARIO) sia le commissioni di massimo scoperto.
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