Il colpo di frusta rileva a fronte di incidenti automobilistici dovuti, in specie, ad impatti posteriori che costringono il soggetto ad una iperestensione della testa e del collo. Negli ultimi anni è stato stimato in due miliardi e mezzo di euro il complessivo esborso annuo per i soggetti rimasti vittima di colpi di frusta. Nel tentativo di arginare il fenomeno delle numerosissime truffe legate ai colpi di frusta, la legge n. 27/12 ha posto un limite al risarcimento delle cosiddette lesioni di lieve entità, giuridicamente definite lesioni micropermanenti (quelle che, in pratica, sono pari o inferiori ai nove punti di invalidità permanente). La citata legge ha previsto che, in ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo al risarcimento per danno biologico permanente; il danno alla persona, viceversa, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti, a seguito di esami strumentali, accertata l'esistenza della lesione. Se il danno biologico permanente è escluso, permane, invece, il risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea e dalle spese mediche sostenute. Addio, pertanto, al risarcimento per il semplice sintomo doloroso che non si concretizzi in una patologia clinica! La semplice sensazione dolorosa, infatti, non porterà alla liquidazione del danno biologico tabellare di legge. Tale normativa lascia ovviamente ampi margini di discrezionalità non essendo rigidamente definita, con conseguente possibilità per le assicurazioni di sottrarsi facilmente al risarcimento del danno.
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