La settimana appena trascorsa ha visto la Commissione giustizia della Camera approvare all'unanimità il disegno di legge che modificherà, entro maggio, l'art. 3 della legge n. 898/70, meglio nota come legge sul divorzio. Tale riforma riduce, finalmente, i termini che i coniugi fino ad oggi dovevano attendere dopo la pronuncia di separazione per addivenire allo scioglimento del matrimonio (se è celebrato secondo il rito civile) o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (se è celebrato secondo il rito concordatario). Ci si è, infatti, chiesti per quale motivo la legge italiana in materia dovesse essere così distante da quella francese, tedesca o inglese: se in passato gli anni di attesa richiesti ai coniugi prima di divorziare erano cinque, dal 1987 questo termine si è ridotto a tre; sempre troppo per un paese evoluto come il nostro! In Francia, ad esempio, se la decisione di porre fine all'unione coniugale è consensuale non c'è addirittura bisogno di separarsi prima di ottenere il divorzio; mentre se la separazione è giudiziale allora deve essere rispettato il termine di due anni.
Il nuovo testo prevede che il decorso del termine triennale per la proposizione della domanda di divorzio tra coniugi, senza figli minori, si riduca a 9 mesi; in presenza di figli minori il termine da rispettare sarà di 12 mesi. Inoltre, i nuovi termini decorrono non più dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del tribunale in sede di udienza di separazione ma dal deposito della domanda presso la cancelleria. La riforma prevede, poi, che nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati la comunione dei beni si scioglie.
Attendiamo, dunque, fiduciosi l'entrata in vigore di tale riforma...
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