Negli ultimi mesi avrete sentito parlare molto spesso di anatocismo bancario, senza magari soffermare la vostra attenzione e curiosità sul significato di questo termine. Ebbene, quando si parla di anatocismo si fa riferimento alla prassi bancaria comportante la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di interessi supplementari. In parole povere, si tratta del cosiddetto calcolo degli interessi sugli interessi. L'anatocismo comporta per il debitore (ad es. un'azienda o un semplice cittadino) il pagamento non solo del capitale e degli interessi concordati, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già computati e scaduti con conseguente crescita esponenziale del debito a favore del creditore (ad es. banche, finanziarie).
Per comprendere meglio quanto appena rappresentato, facciamo un esempio pratico. La società Alfa richiede un prestito ad una finanziaria o ad una banca di 10.000 € con l'impegno di restituirlo in 1 anno ad un tasso del 10%. Gli interessi annualmente dovuti dalla società Alfa ammonterebbero ad 1.000 €. Ma, con l'applicazione dell'istituto dell'anatocismo, di regola trimestrale, si avrà che nei primi 3 mesi dell'anno Alfa dovrà corrispondere 250 € (10.000 x 10% /4), da aprile a giugno 256,25 € (10.250 x 10% /4), da luglio a settembre 262,65 € (10.506,25 x 10%/4), da ottobre a dicembre 269,22 € (10.768,90 x 10%/4), per un totale di € 1.038,12 di interessi. L'aggravio di spesa, pertanto, è pari ad € 38,12. Abbiamo dunque visto che gli interessi, nel trimestre precedente, producono allo scadere del trimestre successivo interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale.
Questo Studio Legale mette a disposizione la propria competenza in materia, a favore di tutti quei correntisti titolari di posizione debitorie (mutui o fidi), contratti in essere o chiusi da non più di 10 anni, per richiedere la legittima restituzione di quanto ingiustamente versato. Questo perché la Corte di Cassazione, con sentenza n. 798 del 15.01.2013, ha riconosciuto l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito applicati dalle Banche e la possibilità di chiedere la restituzione delle somme illegittimamente versate.
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