Competenze dello Studio

giovedì 31 luglio 2014

Ritardo nella concessione della cittadinanza italiana: la diffida ad adempiere

Accade molto frequentemente che a seguito della proposizione della "richiesta di concessione della cittadinanza italiana" da parte del cittadino straniero, questa, a distanza di anni, rimane ferma presso le segrete stanze del Ministero. L'art. 2, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo prevede che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Ecco allora che il privato, in caso di ritardo, ai sensi dell'art. 2, comma 9ter, della predetta legge, può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9bis affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
A tal fine, questo Studio Legale assiste coloro i quali vengano a trovarsi nella condizione di cui sopra attraverso la redazione della cosiddetta "diffida ad adempiere" volta a sollecitare i responsabili dei competenti servizi affinché compiano gli atti del loro ufficio ed espongano le ragioni del ritardo.

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