Capita molto frequentemente che un genitore presso cui non è collocato stabilmente il figlio minore finisca per "dimenticarlo" e, con lui, anche le sue necessità primarie da soddisfare. Venire meno all'obbligo di contribuire al suo mantenimento configura un vero e proprio reato penale disciplinato dall'art. 570 c.c., rubricato "violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale della famiglia". Tale disposizione prevede che "chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro". Tale pena si applica, tra gli altri, a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore. L'adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza deve essere continuativo, regolare e certo. Laddove il genitore tralasci, ad esempio, il pagamento del mantenimento per una mensilità ciò non configura reato; viceversa, l'art. 570 c.p. rileva quando l'inadempimento dell'obbligo si trascina per diverso tempo e determina una condizione di disagio nel minore che doveva beneficiarne.
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