L'art. 702 del codice penale del 1930 richiamato implicitamente dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e, ancor più recente, modificato in senso restrittivo dalla legge n. 110 del 1975 e dalla legge n. 203 del 1991 pone a carico di chiunque detiene o trasferisce le armi da un luogo all'altro di adottare quelle cautele necessarie volte ad impedire che le stesse possano in qualche modo entrare in possesso di chiunque all'insaputa o comunque al di fuori del controllo dell'autorità di pubblica sicurezza competente. La violazione di tali precetti di normale prudenza e diligenza comporta delle conseguenze di carattere penale. La legge, a tal fine, non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite; il concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è rimesso di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice di merito.
E' consigliabile, pertanto, ricoverare le nostre armi in un armadio blindato al fine di impedire a soggetti terzi di appropriarsene con facilità; viceversa, il rischio è quello di essere subire una segnalazione alla Procura delle Repubblica per omessa custodia, con conseguente processo penale.
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