Competenze dello Studio

martedì 23 settembre 2014

Attenzione a come custodite le vostre armi...

L'art. 702 del codice penale del 1930 richiamato implicitamente dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e, ancor più recente, modificato in senso restrittivo dalla legge n. 110 del 1975 e dalla legge n. 203 del 1991 pone a carico di chiunque detiene o trasferisce le armi da un luogo all'altro di adottare quelle cautele necessarie volte ad impedire che le stesse possano in qualche modo entrare in possesso di chiunque all'insaputa o comunque al di fuori del controllo dell'autorità di pubblica sicurezza  competente. La violazione di tali precetti di normale prudenza e diligenza comporta delle conseguenze di carattere penale. La legge, a tal fine, non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite; il concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è rimesso di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice di merito.
E' consigliabile, pertanto, ricoverare le nostre armi in un armadio blindato al fine di impedire a soggetti terzi di appropriarsene con facilità; viceversa, il rischio è quello di essere subire una segnalazione alla Procura delle Repubblica per omessa custodia, con conseguente processo penale.

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