Il comodato è un contratto, essenzialmente gratuito, con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il contratto può avere una durata indeterminata e, dunque, l'accordo precario consente al comodante di restituire la cosa appena il comodante ne faccia richiesta; ovvero, se la durata è stata determinata il comodante può chiedere la restituzione anticipata della cosa solo qualora sopraggiunga in bisogno urgente ed imprevisto. In ogni caso, il comodatario deve custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa e alla fine del contratto è obbligato a riconsegnarla. Da un punto di vista giuridico è preferibile, ai fini della prova in caso di controversie, la forma della scrittura privata mentre dal punto di vista fiscale ciò diventa necessario per evitare la presunzione di cessione e di acquisto a titolo oneroso.
Il contratto di comodato, redatto in forma scritta non autenticata, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa da versare tramite F23 dell'importo di euro 200,00. Per ciascuna copia del contratto entro le 100 righe, dovrà apporsi una marca da bollo pari ad euro 16,00.
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