Quando si parla di attività dell'equipe medico-chirurgica si fa riferimento alla partecipazione ed alla collaborazione di più medici e sanitari nell'esecuzione di un intervento. Tale cooperazione costituisce il presupposto del principio di affidamento, in forza del quale ciascun sanitario confida nella condotta corretta dei suoi colleghi, nel rispetto degli obblighi di diligenza e prudenza. Il principio di affidamento è escluso quando il soggetto che lo invochi rivesta una posizione di garanzia qualificata o quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all'omissione; ovvero in presenza di errori macroscopici che possono essere rilevati anche in forza di conoscenze comuni riferite ad un professionista medio. A tal fine, la Corte di Cassazione, al fine di stabilire, nel caso di esito infausto dell'intervento, se e in che limiti il singolo medico possa rispondere dei comportamenti colposi riferibili ad altri componenti dell'equipe, ha affermato che "in caso di intervento operatorio ad opera di equipe chirurgica, ogni sanitario è tenuto ad osservare, oltre che il rispetto delle regole di diligenza e prudenza connessi alle specifiche e settoriali mansioni svolte, gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico; ogni sanitario, quindi,non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente e contestuale di altro collega e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio" (Cass. penale, sez. IV, 25.05.2010 n. 19637).
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