Competenze dello Studio

mercoledì 10 dicembre 2014

Rami e radici sul fondo confinante : quale disciplina giuridica?

L'art. 896 c.c. recita: "quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali; se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti; se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843", ovvero "il proprietario deve permettere l'accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune; se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia; il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale."
In pratica, il proprietario di un fondo deve tenere gli alberi in modo tale da non farli sconfinare nella proprietà altrui; viceversa possono verificarsi due situazioni: se a sconfinare sono le radici il proprietario dell'altrui fondo può tagliarle in piena autonomia, salvo diversa disposizione da parte degli usi e dei regolamenti locali. Se a sconfinare sono, invece, i rami il proprietario del terreno che lo subisce può intimare al vicino di tagliarli altrimenti potrà legittimamente e vittoriosamente ottenere da un giudice una sentenza che obblighi il titolare dell'albero a tagliare i rami.
Il diritto di recisione non si prescrive, pertanto non ci sono termine massimi per instaurare una causa davanti ad un giudice.

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