
L'art. 896 c.c. recita: "
quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali; se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti; se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843", ovvero "
il proprietario deve permettere l'accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune; se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia; il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale."
In pratica, il proprietario di un fondo deve tenere gli alberi in modo tale da non farli sconfinare nella proprietà altrui; viceversa possono verificarsi due situazioni: se a sconfinare sono le radici il proprietario dell'altrui fondo può tagliarle in piena autonomia, salvo diversa disposizione da parte degli usi e dei regolamenti locali. Se a sconfinare sono, invece, i rami il proprietario del terreno che lo subisce può intimare al vicino di tagliarli altrimenti potrà legittimamente e vittoriosamente ottenere da un giudice una sentenza che obblighi il titolare dell'albero a tagliare i rami.
Il diritto di recisione non si prescrive, pertanto non ci sono termine massimi per instaurare una causa davanti ad un giudice.
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