Competenze dello Studio

lunedì 29 giugno 2015

Spese legali liquidate in sentenza: a chi spettano?

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". Ma le spese legali liquidate devono essere corrisposte in favore della parte "vincitrice" o direttamente all'avvocato? Di solito, la parte che ha perso la causa deve provvedere al pagamento solo in favore di chi ha vinto il giudizio e  mai in favore dell'avvocato; sarà, poi, il cliente a "girare" le stesse al proprio avvocato dietro emissione di fattura. Tuttavia, qualora l'avvocato abbia richiesto la c.d. "distrazione delle spese" (art. 93 c.p.c. secondo cui "il difensore, con procura, può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate"), queste potranno essere pagate direttamente a lui. Solitamente, però, il cliente, per l'instaurazione della causa, anticipa sempre una somma al proprio legale che va a coprire le spese vive e non; tale comportamento esclude la richiesta di distrazione. In ogni caso, è necessario sempre verificare quali sono gli accordi pregressi tra avvocato e cliente.

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