Competenze dello Studio

lunedì 7 luglio 2014

Diffida di pagamento inviata dall'avvocato: il debitore è tenuto a sostenere le spese legali del creditore

L'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 inerente l'attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali stabilisce che "il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggio danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile; i costi, comunque rispondenti ai principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale".
Pertanto, se il debitore, a seguito della ricezione della diffida ad adempiere, provvede al pagamento di quanto richiesto direttamente al creditore (dunque, senza prendere contatto con l'avvocato), quest'ultimo ben potrà agire per il recupero delle spese legali sostenute per l'intervento del legale. Questo perché l'intervento professionale dell'avvocato ha un costo per il creditore che gli affida l'incarico; ciò, proprio ai sensi e per gli effetti del citato art. 6, titolato appunto "risarcimento dei costi di recupero".

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