Accade sovente che alcune madri separate, generalmente collocatarie dei figli, ostacolino il diritto di visita dell'altro genitore.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha affermato che la madre affidataria della figlia minore che viola il diritto di visita del padre risponde penalmente di tale condotta, qualora non riesca a provare in udienza che l'incontro è venuto meno a causa di un categorico rifiuto della piccola.
Non è sufficiente, infatti, per la madre la semplice affermazione che la figlia si sia rifiutata categoricamente di vedere il padre, in quanto, per consolidata giurisprudenza, il diritto di visita del padre, non può essere eluso attraverso semplici scuse come, appunto, il tanto invocato ostruzionismo da parte della minore. Se il rifiuto della bambina non venisse provato per testimoni, non solo la madre incorrerebbe in una responsabilità di natura penale ma, addirittura, il padre potrebbe richiedere al giudice la modifica dell'affido condiviso in esclusivo; ciò alla luce del fatto che la madre si sarebbe dimostrata inidonea a preservare il diritto del minore ad un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore.
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