La
Corte di cassazione - sezione I civile - con sentenza 25 settembre
2013 n. 21896, ha affermato che “è valida la notificazione del
decreto di convocazione e del ricorso per l’udienza prefallimentare
al cittadino italiano residente all’estero, qualora eseguita presso
la sede della ditta individuale dello stesso, come risultante dalla
visura camerale, situata in Italia, ove ritenuta dal Giudice del
merito quale domicilio della parte, sulla base di accertamento di
fatto che, ove adeguatamente motivato, è sottratto al controllo di
legittimità”. Nel caso di specie, un imprenditore italiano
residente in Austria aveva ricevuto la notifica per l'udienza
prefallimentare presso la sede della società in Italia e non presso
la propria residenza all’estero. Lo stesso propose allora ricorso
affermando la nullità della notificazione eseguita presso il suo
(presunto) “domicilio” per mancato rispetto dell’ordine
tassativo dei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c., essendo nota
tramite visura camerale la sua residenza. La prima sezione civile,
investita della questione, ha affermato che la notifica era stata
eseguita in un luogo riferibile al titolare dell'impresa individuale,
né la stessa poteva ritenersi mancante, per il solo fatto che il
titolare avesse la residenza in un paese estero. Inoltre, l'attività
dell'impresa individuale non era mai cessata prima del fallimento,
come risultava dalla visura camerale allegata agli atti del processo;
e, come riferito dai testi in udienza, l'imprenditore si recava
abitualmente presso la stessa. Nel sistema delle notificazioni è
pacifico che le risultanze anagrafiche hanno solo un valore
presuntivo in relazione all'abituale dimora, accertabile con ogni
mezzo di prova. Pertanto, a norma dell'articolo 142 c.p.c., la
notifica all'estero va effettuata solo se la parte non abbia
domicilio, dimora o residenza nello Stato. Alla luce di tali
considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto valida la notificazione
eseguita a mezzo posta presso la sede della società ritenuta
domicilio dell'imprenditore.
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