Competenze dello Studio

mercoledì 16 settembre 2015

Imprenditore fallito residente all'estero: valida la notifica presso la sede dell'azienda

La Corte di cassazione - sezione I civile - con sentenza 25 settembre 2013 n. 21896, ha affermato che “è valida la notificazione del decreto di convocazione e del ricorso per l’udienza prefallimentare al cittadino italiano residente all’estero, qualora eseguita presso la sede della ditta individuale dello stesso, come risultante dalla visura camerale, situata in Italia, ove ritenuta dal Giudice del merito quale domicilio della parte, sulla base di accertamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, è sottratto al controllo di legittimità”. Nel caso di specie, un imprenditore italiano residente in Austria aveva ricevuto la notifica per l'udienza prefallimentare presso la sede della società in Italia e non presso la propria residenza all’estero. Lo stesso propose allora ricorso affermando la nullità della notificazione eseguita presso il suo (presunto) “domicilio” per mancato rispetto dell’ordine tassativo dei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c., essendo nota tramite visura camerale la sua residenza. La prima sezione civile, investita della questione, ha affermato che la notifica era stata eseguita in un luogo riferibile al titolare dell'impresa individuale, né la stessa poteva ritenersi mancante, per il solo fatto che il titolare avesse la residenza in un paese estero. Inoltre, l'attività dell'impresa individuale non era mai cessata prima del fallimento, come risultava dalla visura camerale allegata agli atti del processo; e, come riferito dai testi in udienza, l'imprenditore si recava abitualmente presso la stessa. Nel sistema delle notificazioni è pacifico che le risultanze anagrafiche hanno solo un valore presuntivo in relazione all'abituale dimora, accertabile con ogni mezzo di prova. Pertanto, a norma dell'articolo 142 c.p.c., la notifica all'estero va effettuata solo se la parte non abbia domicilio, dimora o residenza nello Stato. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto valida la notificazione eseguita a mezzo posta presso la sede della società ritenuta domicilio dell'imprenditore. 

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