Competenze dello Studio

lunedì 14 settembre 2015

L'affido condiviso e il trasferimento di residenza del genitore

La legge 08.02.2006 n. 54, nota come legge sull’affidamento condiviso dei figli, dispone che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Qualora successivamente all'intervenuta separazione dei coniugi, uno dei due decida di trasferirsi in una regione diversa, occorre verificare se l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori possa precludere o meno il regime di affido condiviso. Sarà allora compito del giudice, attraverso una modifica delle condizioni di separazione, ridefinire il regime dell'affidamento e la regolamentazione dello stesso, ossia tempi e modalità di frequentazione dei figli da parte dei genitori. A tal proposito secondo l'orientamento giurisprudenziale recente, “in sede di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, rientra nei poteri ufficiosi del giudice rimodulare i periodi in cui il genitore può tenere presso di sé il figlio di cui è disposto l'affidamento condiviso, in relazione alla nuova situazione determinatasi”. Nella specie, la S.C. ha ritenuto non viziato da extrapetizione il provvedimento della corte di merito che, in sede di reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni della separazione, aveva confermato l'affido condiviso della figlia minore e che, tenuto conto dell'intervenuto trasferimento per motivi di lavoro della madre, aveva disposto il collocamento presso quest'ultima, nella sua nuova residenza, della predetta, rimodulando, in relazione alla nuova situazione determinatasi, il regime di incontri della minore con il padre, congruamente motivando al riguardo.

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