L'affido condiviso e il trasferimento di residenza del genitore
La
legge 08.02.2006 n. 54, nota come legge sull’affidamento
condiviso dei figli, dispone
che “anche
in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il
diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con
ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da
entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di
ciascun ramo genitoriale”.
Qualora successivamente all'intervenuta separazione dei coniugi, uno
dei due decida di trasferirsi in una regione diversa, occorre
verificare se l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di
residenza dei genitori possa precludere o meno il regime di affido
condiviso. Sarà allora compito del giudice, attraverso una modifica
delle condizioni di separazione, ridefinire il regime
dell'affidamento e la regolamentazione dello stesso, ossia tempi e
modalità di frequentazione dei figli da parte dei genitori. A tal
proposito secondo l'orientamento giurisprudenziale recente, “in
sede di modifica delle condizioni di separazione personale dei
coniugi, rientra nei poteri ufficiosi del giudice rimodulare i
periodi in cui il genitore può tenere presso di sé il figlio di cui
è disposto l'affidamento condiviso, in relazione alla nuova
situazione determinatasi”.
Nella specie, la S.C. ha ritenuto non viziato da extrapetizione il
provvedimento della corte di merito che, in sede di reclamo avverso
il provvedimento di modifica delle condizioni della separazione,
aveva confermato l'affido condiviso della figlia minore e che, tenuto
conto dell'intervenuto trasferimento per motivi di lavoro della
madre, aveva disposto il collocamento presso quest'ultima, nella sua
nuova residenza, della predetta, rimodulando, in relazione alla nuova
situazione determinatasi, il regime di incontri della minore con il
padre, congruamente motivando al riguardo.
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