Competenze dello Studio

mercoledì 23 settembre 2015

Relazione platonica su Facebook: causa di addebito della separazione?

Con pronuncia n. 8929 del 12.04.2013, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge". Nel caso di una relazione intrattenuta su Facebook occorre accertare se essa configuri una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, quindi, essere considerata il fattore determinante nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione. Due sono i fattori, nel caso di specie, che possono escludere i caratteri dell'adulterio: il non coinvolgimento sentimentale della persona nei cui confronti la domanda di addebito viene richiesta e la distanza geografica. Se è vero, infatti, che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, è altrettanto vero che una relazione meramente platonica, contraddistinta da uno scambio di messaggi su Facebook, non si considera adulterina e, dunque, non lesiva dell'onore e della dignità dell'altro coniuge, quando la stessa non si connota per un reciproco coinvolgimento sentimentale e quando vi sia una notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza dei soggetto coinvolti. Alla luce di ciò, nei casi di infedeltà virtuale, al fine della configurabilità dell'addebito occorre che il comportamento recriminato abbia una rilevanza esterna al di fuori della coppia, idonea ad ingenerare plausibili sospetti di infedeltà traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l'onore dell'altro coniuge. 


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