Nel caso in cui un soggetto riporti un danno cagionato da un immobile in locazione, la responsabilità per il risarcimento dello stesso ricade sul locatore-proprietario dell'immobile o sul conduttore? Punto di riferimento è l'art. 2051 c.c. a mente del quale "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Sovente accade che si invochi in giudizio, a prescindere, la responsabilità civile del proprietario. Nulla di più errato! La giurisprudenza, infatti, ha individuato la figura del custode in colui che ha la padronanza e l'effettiva disponibilità di fatto della cosa, cioè nel soggetto che ha un potere/dovere di governo su di essa, tale da escludere qualsiasi altro soggetto dall'esercizio della custodia. Pertanto, se da un lato è corretto affermare che il proprietario è sempre custode, dall'altro è bene sempre interrogarsi se l'esercizio delle facoltà inerenti il diritto di proprietà sia stato trasferito dal titolare ad altro soggetto. Con la sottoscrizione di un contratto di locazione, di comodato, di appalto o di gestione, ad esempio, la responsabilità dei danni cagionati a terzi va attribuita a colui che ha la disponibilità della cosa che ha cagionato il danno e, pertanto, al conduttore, al comodatario ecc. A conferma di ciò, Cass. civ., 23.05.2012 n. 8141, secondo cui "il proprietario dell'immobile locato conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse inglobati ed è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti. Con riguardo, invece, alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, la responsabilità verso questi ultimi grava soltanto sul conduttore medesimo".
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