Competenze dello Studio

giovedì 10 ottobre 2013

Riforma del condominio: cosa è cambiato dal 18 giugno 2013

La riforma del condominio, approvata con la legge n. 220 del 2012, ha mutato radicalmente gli articoli che vanno dal 1117 al 1138 del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione. Vediamo nello specifico quali sono le novità più rilevanti:
1) Conto corrente di condominio. Tutti i movimenti di denaro dovranno transitare su un conto corrente intestato esclusivamente al condominio, come peraltro stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione; con la pronuncia, la Cassazione ha spiegato che l’amministratore deve aprire un conto ad hoc per i contributi per le spese condominiali, per evitare che possa sorgere confusione tra il suo patrimonio personale e quelli dei diversi condomini, nonché tra questi ultimi. Il conto corrente risponde anche a un’esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell’intera gestione condominiale.
2) Più controlli contro i morosi. L'amministratore dovrà agire con decreto ingiuntivo contro i condomini morosi entro sei mesi dal rendiconto in cui siano elencate le rate di spesa che questi non hanno pagato. L’amministratore potrà procedere con l’ingiunzione senza chiedere una preventiva autorizzazione dell’assemblea e potrà comunicare ai creditori i dati di chi non paga. Questi potranno, così, agire in prima battuta sui morosi; se la mora dura più di 6 mesi, si dovrà sospendere il condomino debitore dalla fruizione dei servizi comuni.
3) Nuovi requisiti per l'amministratore. L'amministratore deve godere dei diritti civili, non deve essere stato condannato per reati contro il patrimonio, né deve essere stato protestato. Dovrà avere requisiti di onorabilità, aver frequentato un apposito corso e stipulare una polizza a tutela dei rischi. Dovrà avere almeno il diploma di maturità, aver frequentato un apposito corso e, ove ciò sia richiesto dall’assemblea, stipulare una speciale polizza assicurativa a tutela dai rischi derivanti dal proprio operato. Se ha svolto questa funzione per almeno un anno nell’ultimo triennio potrà però evitare corso e diploma, se è uno dei condòmini anche la polizza.
4) Nomina e licenziamento dell'amministratore. La nomina di un amministratore, che resterà in carica senza necessità di riconferma annuale, è obbligatoria se il condominio ha almeno nove condomini. L’amministratore potrà essere "licenziato" dall’assemblea alla scadenza del mandato annuale (o con le modalità previste dal regolamento condominiale) oppure, su richiesta anche di un solo condomino, quando siano emerse gravi irregolarità fiscali o per non aver aperto il conto condominiale.
5) Convocazione dell’assemblea e spese per scale. Per la validità dell’assemblea in seconda convocazione servono un terzo dei condomini e dei millesimi; fino a ieri questa presenza era richiesta solo per le delibere. Per scale e ascensori viene fissata una volta per tutte la suddivisione delle spese: per metà in base al valore millesimale e per metà in base al piano.
6) Accesso con password al sito web per documenti e conti. Ogni condominio potrà avere un suo sito web ad accesso individuale, protetto da una password, per consultare i rendiconti ed i documenti. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
7) Animali domestici. Non si potrà più vietare, con regolamento deciso in assemblea, di tenere animali domestici in casa.
8) Parti comuni. Sarà più facile cambiare la destinazione d’uso e delle parti comuni del condominio, in quanto non serverà più l’unanimità dell’assemblea, ma basterà la maggioranza di 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi. Potranno impugnare le delibere assembleari, per annullarle, anche i condomini che si sono astenuti. E' prevista la mediazione obbligatoria in caso di controversia.
9) Riscaldamento centralizzato. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, senza il benestare dell’assemblea, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
10) Quorum per energie rinnovabili e videosorveglianza. Per deliberare l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni sarà necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi. Stesso quorum per deliberare l’installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, anche da parte di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.
 

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