La
riforma del condominio, approvata con la legge n. 220 del 2012, ha mutato radicalmente gli
articoli che vanno dal 1117 al 1138 del Codice Civile e le relative
disposizioni di attuazione. Vediamo nello specifico quali sono le
novità più rilevanti:
1)
Conto corrente di condominio. Tutti i movimenti di denaro dovranno transitare su un conto corrente
intestato esclusivamente al condominio, come peraltro stabilito da
una recente sentenza della Corte di Cassazione; con la pronuncia, la
Cassazione ha spiegato che l’amministratore deve aprire un conto ad
hoc per i contributi per le spese condominiali, per evitare che possa
sorgere confusione tra il suo patrimonio personale e quelli dei
diversi condomini, nonché tra questi ultimi. Il conto corrente
risponde anche a un’esigenza di trasparenza e di informazione, in
modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la
destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile
comprensibilità dell’intera gestione condominiale.
2)
Più controlli contro i morosi. L'amministratore dovrà agire con decreto ingiuntivo contro i
condomini morosi entro sei mesi dal rendiconto in cui siano elencate
le rate di spesa che questi non hanno pagato. L’amministratore
potrà procedere con l’ingiunzione senza chiedere una preventiva
autorizzazione dell’assemblea e potrà comunicare ai creditori i
dati di chi non paga. Questi potranno, così, agire in prima battuta
sui morosi; se la mora dura più di 6 mesi, si dovrà sospendere il
condomino debitore dalla fruizione dei servizi comuni.
3)
Nuovi requisiti per l'amministratore.
L'amministratore deve godere dei diritti civili, non deve essere
stato condannato per reati contro il patrimonio, né deve essere
stato protestato. Dovrà avere requisiti di onorabilità, aver
frequentato un apposito corso e stipulare una polizza a tutela dei
rischi. Dovrà avere almeno il diploma di maturità, aver frequentato
un apposito corso e, ove ciò sia richiesto dall’assemblea,
stipulare una speciale polizza assicurativa a tutela dai rischi
derivanti dal proprio operato. Se ha svolto questa funzione per
almeno un anno nell’ultimo triennio potrà però evitare corso e
diploma, se è uno dei condòmini anche la polizza.
4)
Nomina e licenziamento
dell'amministratore.
La nomina di un amministratore, che resterà in carica senza
necessità di riconferma annuale, è obbligatoria se il condominio ha
almeno nove condomini. L’amministratore potrà essere "licenziato"
dall’assemblea alla scadenza del mandato annuale (o con le modalità
previste dal regolamento condominiale) oppure, su richiesta anche di
un solo condomino, quando siano emerse gravi irregolarità fiscali o
per non aver aperto il conto condominiale.
5)
Convocazione dell’assemblea e spese per
scale. Per la
validità dell’assemblea in seconda convocazione servono un terzo
dei condomini e dei millesimi; fino a ieri questa presenza era
richiesta solo per le delibere. Per scale e ascensori viene fissata
una volta per tutte la suddivisione delle spese: per metà in base al
valore millesimale e per metà in base al piano.
6)
Accesso con password al sito web per
documenti e conti.
Ogni condominio potrà avere un suo sito web ad accesso individuale,
protetto da una password, per consultare i rendiconti ed i documenti.
Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono
poste a carico dei condomini.
7)
Animali domestici.
Non si potrà più vietare, con regolamento deciso in assemblea, di
tenere animali domestici in casa.
8)
Parti comuni.
Sarà più facile cambiare la destinazione d’uso e delle parti
comuni del condominio, in quanto non serverà più l’unanimità
dell’assemblea, ma basterà la maggioranza di 4/5 dei condomini,
con 4/5 dei millesimi. Potranno impugnare le delibere assembleari,
per annullarle, anche i condomini che si sono astenuti. E' prevista
la mediazione obbligatoria in caso di controversia.
9)
Riscaldamento centralizzato.
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, senza il
benestare dell’assemblea, se dal suo distacco non derivano notevoli
squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri
condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al
pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria
dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
10)
Quorum per energie rinnovabili e
videosorveglianza.
Per deliberare l’installazione di impianti di videosorveglianza
sulle parti comuni sarà necessaria la maggioranza degli intervenuti
in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi. Stesso
quorum per deliberare l’installazione di impianti per la produzione
di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, anche da parte di
terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di
godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.
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