Competenze dello Studio

venerdì 16 ottobre 2015

La responsabilità del notaio

Il notaio che nell'atto pubblico rogato viene espressamente esonerato dalle parti di un negozio traslativo (ad es. un contratto di compravendita) dall'effettuare le visure ipotecarie sullo stesso incorre in responsabilità ex contractu per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità. Il notaio, nel predisporre gli atti immobiliari, è tenuto dunque ad accertare, mediante l'esame dei pubblici registri, se negli ultimi venti anni risultino a carico del bene oggetto del contratto ipoteche, pignoramenti, sequestri, servitù o altri vincoli che ne limitino il godimento. Le visure catastali o ipotecarie, a tal fine, consentono appunto di accertare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. Ai sensi dell'art. 11 l. 89/1913, la responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha natura contrattuale nonostante egli esegua una prestazione di mezzi e non di risultato; sicché la sua opera non può ridursi al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere e ciò in conformità allo spirito della legge professionale. Inoltre, per quanto il contratto di prestazione professionale possa essere stipulato con il notaio da una sola delle parti del contratto rogando, proprio per la suddetta funzione dell'attività del notaio, creditori della corretta prestazione notarile sono poi tutte le parti del contratto redigendo che da tale comportamento abbiano subito danni. Sarà una valutazione di competenza del giudice di merito determinare l'entità del danno.

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