A norma dell'art. 843 c.c., il proprietario deve permettere al vicino l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare il muro o altra opera; a questa conclusione è pervenuta anche la giurisprudenza di legittimità chiamata a risolvere una controversia tra due vicini, la quale ha rilevato che il diritto del terzo all'accesso sul fondo altrui non può dipendere dalla volontà o meno del proprietario del fondo stesso, poiché, in tal caso, non si può prescindere dal principio generale di tutela di diritti, in forza del quale il diritto altrui non può essere violato dal soggetto obbligato. In altre parole il diritto del proprietario del fondo incontra una limitazione legale ogni qualvolta sussiste la necessità di soddisfare una necessità momentanea e giustificata altrui. L'accesso ed il passaggio che il proprietario del fondo deve concedere ha, dunque, per presupposto la necessità e la liceità giuridica della costruzione. Se l'accesso viene negato la giurisprudenza ha chiarito che "ai fini del riconoscimento della necessità occorre che il giudice di merito proceda ad una complessa valutazione della situazione, al fine di accertare se la soluzione prescelta sia l'unica possibile, quella che consente il raggiungimento dello scopo con minor sacrificio sia di chiede il passaggio sia del proprietario del fondo che deve subirlo". Ne consegue che, laddove il richiedente possa procurarsi aliunde l'invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, deve escludersi la sussistenza del requisito della necessità. L'accesso al fondo del vicino permette che lo stesso sia accompagnato dal deposito di cose, necessariamente strumentale alla costruzione, con la conseguenza che, a necessità terminata, deve essere eliminata, a cura e spese del depositante, ogni conseguenza implicante una perdurante diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino che, invece deve riprendere la sua originaria ampiezza. Qualora l'accesso cagioni un danno è, ovviamente, dovuto al danneggiato un'indennità. Qualora, invece, il richiedente si faccia "giustizia" da sé, l'accesso compiuto nonostante l'opposizione del proprietario del fondo si configura come un tipico attentato al possesso, tutelabile mediante l'azione possessoria di reintegrazione.
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