Competenze dello Studio

martedì 5 novembre 2013

Pensione: pignorabile solo se supera 525,89 euro

Con sentenza n. 18755 del 2013, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che è assolutamente impignorabile quella parte di pensione necessaria a garantire al pensionato un'esistenza serena e dignitosa: trattasi di una pronuncia che va incontro alle esigenze di tutti quei pensionati soggetti a procedure di pignoramento presso terzi. Dunque, il pignoramento della pensione, che non può superare di norma il quinto, può essere effettuato soltanto sulla somma che eccede l'importo di euro 525,89, considerato quale minimo vitale per sopravvivere. Questo, se da un lato significa che la corresponsione di un minimo vitale va sempre garantito al pensionato, dall'altro prevede una compressione del legittimo diritto dei soggetti terzi di veder soddisfatte le proprie ragioni creditorie sul bene pensione. In pratica, se il pignoramento del quinto della pensione dovesse comportare, per la stessa, una decurtazione tale da scendere al di sotto della soglia suindicata, il pensionato potrebbe spiegare un'opposizione con probabilità certa di accoglimento. Tale prospettiva, però, muta qualora il pensionato si faccia accreditare la pensione direttamente sul proprio conto bancario: in tal caso, poiché questa va a confondersi con gli altri risparmi, essa potrà essere pignorata senza alcun limite.

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