Competenze dello Studio

giovedì 2 gennaio 2014

La modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione

I provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale in caso di separazione consensuale, o dal Giudice istruttore in caso di separazione giudiziale, non hanno carattere definitivo e, quindi, per loro natura sono modificabili in ogni tempo qualora si verifichino nuove circostanze di fatto e di diritto; si parla, al riguardo, di provvedimenti temporanei ed urgenti. Tali modifiche possono riguardare tanto le statuizione in materia di assegno di mantenimento, quanto quelle inerenti i due coniugi, la prole e la casa familiare. La richiesta di modifica può pervenire da un solo coniuge quando ad es. uno dei due provi concretamente che l'altro abbia raggiunto un maggior livello di stabilità economica, con notevole incremento di reddito, rispetto a quanto goduto in costanza di matrimonio, o quando lo stesso provi il peggioramento delle sue condizioni economiche; allo stesso modo, la richiesta può pervenire da entrambi i coniugi mediante un accordo anche stragiudiziale. Come detto, la modifica può riguardare anche i figli, sempre sulla base del loro maggiore interesse, con riguardo ad es. alla rideterminazione dell'assegno ovvero nel caso di trasferimento della prole all'estero senza il preventivo consenso dell'altro genitore. La richiesta di modifica dei provvedimenti va avanzata, attraverso la necessaria assistenza di un avvocato, al Tribunale competente che emetterà, previa verifica della fondatezza della richiesta, un decreto debitamente motivato avente natura di sentenza definitiva.

Nessun commento:

Posta un commento