Competenze dello Studio

mercoledì 19 febbraio 2014

Contratto di locazione: quando le parti possono recedere?

I contratti di locazione di beni immobili hanno una durata prestabilita dalla legge, non derogabile: quattro anni per i contratti di locazione ad uso abitativo, sei anni per i contratti ad uso diverso da quello abitativo e nove anni per quelli destinati ad attività alberghiere. La durata di tali contratti si rinnova automaticamente per un ugual periodo. Detto questo, è opportuno sapere quando ciascuna delle parti, locatore e conduttore, possa recedere nonostante il contratto sia ancora in essere.
Il LOCATORE può negare all'inquilino la rinnovazione alla prima scadenza (4, 6 o 9 anni) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso proprio, quando il conduttore dispone di un alloggio nello stesso comune, quando l'immobile si trova in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o ristrutturato, quando il conduttore non occupi l'immobile da tempo senza giustificato motivo, quando il locatore intende vendere l'immobile a soggetti terzi e non abbia la proprietà di altri beni immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a prima abitazione.
Il CONDUTTORE può recedere, se non previsto diversamente dal contratto, solo se ricorrono gravi motivi con un preavviso di 6 mesi: i gravi motivi devono essere imprevedibili e sopravvenuti alla stipulazione del contratto (si pensi ad un trasferimento per motivi di lavoro, all'abbandono degli studi universitari o a gravi motivi di salute). In difetto di preavviso, l'inquilino dovrà comunque versare al locatore sei canoni mensili corrispondenti al mancato preavviso, nonostante l'avvenuto rilascio dell'immobile.

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