Competenze dello Studio

martedì 4 febbraio 2014

La prescrizione dei diritti nel nostro ordinamento civile

Con il termine prescrizione si fa riferimento all'effetto giuridico che ha il trascorrere del tempo nell'esercizio di un diritto; più precisamente, il mancato esercizio di un diritto per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge comporta l'estinzione del diritto stesso. In linea generale un diritto si prescrive decorso un tempo pari a 10 anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Vi sono, tuttavia, delle eccezioni: si prescrive in:
- 6 mesi, il diritto degli albergatori e degli ospiti per l'alloggio ed il vitto che forniscono;
- 1 anno, il diritto al pagamento delle rate relative ai premi assicurativi, il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute  a chi non ne fa commercio, i diritti nei confronti degli esercenti pubblici servizi di linea, il diritto dei farmacisti circa il prezzo dei medicinali, i diritti relativi a contratti di spedizione e trasporto.
- 2 anni, il diritto relativo al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli;
- 3 anni, il diritto dei professionisti, notai, insegnanti e prestatori di lavoro all'adempimento della prestazione;
- 5 anni, il diritto relativo al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, il corrispettivo della locazione, gli interessi ed in genere tutto quello che va pagato periodicamente ad anno o periodi più corti dell'anno;
- 20 anni, il diritto reale su cosa altrui per il non uso prolungato nel tempo.
Non sono, invece, soggetti a prescrizione i diritti indisponibili (diritti della personalità e diritti familiari) e i diritti disponibili dichiarati imprescrittibili per legge (diritto di proprietà).

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