Il figlio minore di età che rimane orfano di entrambi i genitori deve essere affidato a qualcuno che ne abbia la sua cura e vigilanza, oltre a provvedere all'amministrazione di tutti i suoi beni. Spetta al Giudice Tutelare occuparsi della tutela del minore attraverso una valutazione della situazione familiare. Questi, infatti, ricevuta informazione del decesso dei genitori dispone l'apertura della tutela. Il giudice tutelare nomina tutore la persona indicata dai genitori; questi ultimi possono aver provveduto con testamento, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. In mancanza di designazione ovvero se vi sono gravi motivi ostativi alla nomina della persona designata come tutore, ad esempio perché gravemente ammalata, la scelta avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore. Queste persone devono essere, ovviamente, sentite dal giudice tutelare al fine di valutare l'idoneità delle stesse ad occuparsi della prole. In ogni caso la scelta deve cadere su persona di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare ed istruire il minore conformemente a quanto prescitto dall'art. 147 c.c., tenendo cioè conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
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