In un recente post del 16.01.2014 avevamo accennato all'obbligo, a far data dal 01.01.2014, del proprietario di un immonile locato di dover incassare il canone dall'inquilino solo a mezzo di bonifico bancario o assegno, a prescindere dall'ammontare del canone di locazione dovuto. Pochi giorni fa, però, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto un passo indietro: il pagamento del canone di locazione ad uso abitativo per un importo inferiore ai 1.000 euro può avvenire anche in contanti; l'obbligo di provvedere a mezzo assegno o bonifico bancario sussiste solo al di sopra di tale soglia. Fino a 1.000 euro, pertanto, è consentito il pagamento in contanti, la cui tracciabilita' deve essere sempre garantita dalla ricevuta fiscale. Le sanzioni (lo si ricorda, dal 1% al 40% dell'importo versato) scattano soltanto quando viene effettuato in contanti il pagamento degli affitti superiori a 1.000 euro.
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