Competenze dello Studio

giovedì 27 marzo 2014

Mediazione civile : modello di informativa

L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, è tenuto ad informare il Cliente della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione per la composizione della controversia. Tale modello di informativa è previsto sia per le controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio, sia per le controversie in cui l'utilizzo della procedura di mediazione è, al contrario, meramente facoltativa. 

A seguire un fac-simile di documento informativo da far sottoscrivere al Cliente.


“Io sottoscritto ....................... C.F.: .........................., nato il ..............., a...................., dichiaro di essere stato informato dall’Avv. Gabriele Magrini del Foro di Perugia, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni,
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e ............................ (indicazione della controparte) in relazione a ........................ (indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
2. che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e, in tal caso, all'organismo di mediazione non è dovuto alcun compenso.
3. della obbligatorietà dell'assistenza dell'avvocato tanto al primo incontro quanto ai successivi;
4. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
5. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare: a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo (che costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonchè per l'iscrizione di ipoteca giudiziale laddove sottoscritto da tutte le parti aderenti alla mediazione e dagli avvocati che le assistono) è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Pistrino, lì ....................................
(Sottoscrizione del Cliente)                                   (Avv. Gabriele Magrini)

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