Competenze dello Studio

martedì 3 giugno 2014

Contratto a distanza: quando proposta ed accettazione non si incontrano

Giuridicamente parlando, il contratto è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. L'accordo si conclude con un atto formale (la sottoscrizione in caso di accordo scritto) o con un comportamento concludente; prima di ciò, le parti, nel corso delle trattative,  devono comportarsi secondo buona fede; viceversa, si incorre nella c.d. responsabilità precontrattuale, che ricorre quando, appunto, una delle parti viola il principio di buona fede o lede l'altrui libertà negoziale mediante un comportamento doloso o colposo. Elementi fondamentali del contratto sono l'indicazione delle parti, dell'oggetto del contratto, del prezzo e della tipologia contrattuale. Nei contratti a distanza (conclusi tramite fax, telefono od e-mail), l'accordo si considera concluso quando l'accettazione dell'acquirente giunge a conoscenza del destinatario venditore. Di frequente accadimento è l'ipotesi in cui l'utente si vede recapitare, ad es. dalla compagnia telefonica di turno, un contratto dal quale risulta attivato un servizio mai richiesto. Se tale servizio non è stato espressamente richiesto il contratto è nullo per mancanza di accordo, mancando l'incontro tra la volontà delle parti.

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