L'art. 643 c.p. stabilisce che "chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da duecentosei a duemilasessantacinque euro". Ciò nonostante, con sentenza della Suprema Corte, gli ermellini hanno affermato che la giovane ragazza che sposa l'anziano per ottenere da questi il mantenimento ed, ancora di più, l'ambita eredità non può essere condannata per circonvenzione d'incapace quando l'uomo, indipendentemente dalla sua fragilità psicologica, ha gestito in modo libero e consapevole la relazione attraverso una valutazione dei pro e dei contro alla stregua di un bilancio continuamente "aggiornato". La persona anziana può essere considerata, infatti, come soggetto incapace ma non per la vecchiaia bensì solo attraverso la dimostrazione che la condizione legata all'età lo abbia indebolito. Pertanto, nel momento in cui una persona, seppur anziana, gestisca la propria relazione amorosa con una ragazza nella consapevolezza del rischio legato alla differenza di età o alla stessa sincerità, non potrà in alcun modo ravvisarsi una responsabilità in capo alla giovane.
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