Competenze dello Studio

venerdì 25 luglio 2014

L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà: quali conseguenze?

Il comportamento del coniuge contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, come ad esempio l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, non legittima in automatico la pronuncia di addebito della separazione. Solo quando l'infedeltà sopraggiunga inaspettata in una relazione coniugale affiatata, allora potrà essere considerata come motivo di rottura del matrimonio con conseguente addebito della separazione al coniuge infedele; diversamente, quando il tradimento è conseguenza di una situazione ormai acclarata di insostenibilità della convivenza, allora non potrà essere considerato rilevante e non potrà, quindi, giustificare una pronuncia di addebito. La conseguenza giuridica derivante dalla dichiarazione di addebito comporta il mancato riconoscimento al coniuge (al quale la separazione venga addebitata di diritto) a percepire l'assegno di mantenimento, oltre alla perdita di qualunque altro diritto successorio. Qualora, tuttavia, il coniuge infedele è inoccupato e l'altro gode di un tenore di vita ottimo, allora quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere l'assegno per mancanza in capo all'ex partner di un reddito tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.   

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