Competenze dello Studio

mercoledì 23 luglio 2014

Rapporti sessuali non graditi dalla moglie: come comportarsi?

Oggigiorno sono purtroppo frequenti e in continua crescita i casi di violenza sulle donne; quello che fa più scalpore è che nella stragrande maggioranza delle situazioni l'aggressore si cela tra le mura domestiche. Solo con la legge n. 66/1996 si è arrivati ad introdurre nel nostro codice penale, all'art. 609bis, la fattispecie di reato “violenza sessuale” volta a reprimere tutti quei comportamenti idonei ad incidere attraverso un costringimento psico-fisico sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. Non rileva a tal fine l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale atteso che non esiste all'interno di un tale legame un “diritto all'amplesso”, né conseguentemente il potere di esigere o di imporre una prestazione sessuale. Il reato di violenza sessuale si configura, infatti, non soltanto quando il marito utilizzi modalità irrispettose nei riguardi della moglie per ottenere prestazioni sessuali ma anche e soprattutto quando mette in atto un vero e proprio regime dispotico connotato da vessazioni, arroganza, proibizioni ed imposizioni di ogni genere. Il marito non ha alcun diritto di pretendere prestazioni sessuali dalla moglie, seppur coniugati. Questa ben potrebbe presentare una querela, trattandosi di reato attinente la sfera prettamente personale; rispetto alla disciplina generale, la querela necessaria per la persecuzione di tali reati deve essere proposta nel termine di sei mesi dal giorno in cui il delitto è stato commesso. Inoltre, la stessa potrebbe, altresì, avanzare innanzi al tribunale civile richiesta di separazione con addebito, in ragione dei maltrattamenti subiti.

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