Competenze dello Studio

venerdì 18 luglio 2014

"Scavalcare" l'avvocato accordandosi con il proprio debitore non è consigliabile...

Spesso accade che il debitore, a seguito della ricezione di una diffida ad adempiere da parte dell'avvocato o di un decreto ingiuntivo, provveda direttamente al pagamento nelle mani del creditore, senza dunque prendere contatto con l'avvocato. Detto alcuni giorni fa della possibilità di agire per il recupero delle spese legali sostenute per l'intervento del legale, in base all'art. 6 del decreto legislativo n. 231/2002, vediamo quali conseguenze faranno capo al creditore quando "scavalchi" l'avvocato.
Il comportamento del creditore, il quale ometta di informare l'avvocato di aver ricevuto dal debitore quanto gli spetta, è vivamente sconsigliabile: ciò non soltanto per una questione di correttezza, ma anche perchè le spese legali che dovrebbe pagare la controparte rischia poi concretamente di doverle corrispondere il creditore stesso. L'intervento professionale dell'avvocato, infatti, ha un costo per il creditore che gli affida l'incarico a prescindere da qualsiasi tipo di accordo intercorso. 

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