In materia di furto di autovettura all'interno di un parcheggio, la giurisprudenza ormai consolidata ha affermato che"l'istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso di parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso"; ne consegue che il gestore privato concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta. Dunque, la presenza di sistemi di controllo della auto presenti e "pubblicizzati" all'interno del parcheggio non deve trarre in inganno l'automobilista su un obbligo di custodia da parte del parcheggiatore; quest'ultimo, infatti, non potrà rispondere del reato di furto, salvo che il contratto di parcheggio preveda espressamente l'assunzione specifica anche dell'onere della custodia.
Nessun commento:
Posta un commento