Competenze dello Studio

lunedì 8 settembre 2014

Gratuito patrocinio: la nozione di familiare convivente ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio

Come ricordato alcuni giorni fa, il nuovo limite reddituale per poter beneficiare del gratuito patrocinio a spese dello Stato è stato innalzato da € 10.766,33 a € 11.369,24.
E' dello scorso mese di luglio una importante e chiarificatrice pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (33428/14), in merito alla distinzione tra familiare convivente e familiare a carico, ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio. Si ricorda che l'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che "se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante". Gli ermellini, a tal proposito, hanno ulteriormente specificato la nozione di familiare convivente, affermando che, ai fini della verifica del superamento della suddetta soglia, occorre sommare tutti i redditi dei familiari conviventi e non di quelli "a carico": la disciplina del patrocinio individua, infatti, il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio reddito personale ma anche su quello degli antri familiari conviventi. 
Pertanto, il reddito si computa in base alla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente, purché l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari. Dunque, se il figlio privo di mezzi economici sufficienti per sostenere le spese di una causa convive con i genitori e questi hanno un reddito superiore a € 11.369,24 allora non beneficerà del gratuito patrocinio; se, invece, il figlio "a carico" con reddito inferiore ad € 11.369,00 risiede in un luogo diverso da quello in cui risiedono i genitori (che hanno un reddito superiore a € 11.369,24), egli può beneficiare del patrocino a spese dello Stato.
Mentre la normativa tributaria da rilievo al familiare, anche non convivente, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, la normativa sul gratuito patrocinio individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza.

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