Tutti i rapporti di locazione sono caratterizzati da una loro durata contrattuale che viene decisa dalle due parti contraenti al momento della stipula dell'accordo. La legge n. 431 del 1998, in materia di locazioni abitative, prevede la possibilità per il locatore ed il conduttore di stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni - decorsi i quali, i contratti sono rinnovabili per un uguale periodo salve le ipotesi di recesso previste dalla legge a favore del locatore - o, in alternativa, di durata non inferiore a tre anni, prorogabili di altri due. In entrambi i casi, è nulla ogni pattuizione che deroghi ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla citata legge. Se viene riconosciuta la possibilità per il conduttore di recedere anticipatamente dal contratto per gravi motivi, con un preavviso di sei mesi rispetto alla data in cui si intende lasciare l'immobile, ciò non è previsto per il locatore; qualora, infatti, il contratto di locazione presenti tale clausola, pur se accettata dal conduttore, essa deve considerarsi di natura vessatoria e, dunque, attribuisce al conduttore in caso di richiesta di rilascio anticipato di eccepirne la nullità e proseguire il rapporto sino alla scadenza pattuita contrattualmente.
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