Il patrocinio a spese dello Stato, più noto come gratuito patrocinio, consente a colui che non ha i mezzi economici sufficienti per poter affrontare i costi di una causa in Tribunale di potersi difendere gratuitamente a spese, appunto dello stato; ciò vale nei giudizi innanzi al giudice civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, non invece per l'attività stragiudiziale compiuta dall'avvocato.
Per poter beneficiare del gratuito patrocinio l'interessato o il suo difensore, iscritto nell'apposito elenco dei difensori abilitati, deve presentare (nei giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari) un'istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente per la causa, o all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo (nei giudizi penali).
Ciò premesso, la novità degli ultimi giorni che farà certamente felici quanti non dispongano di mezzi economici sufficienti è l'innalzamento del limite di reddito per potervi beneficiare. Il nuovo limite passa, infatti, da € 10.776,33 a € 11.369,24. L'ultimo aggiornamento era risalente al mese di ottobre 2012.
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