Competenze dello Studio

martedì 2 settembre 2014

Divorzio: quale è il tribunale competente?

Con ordinanza del 3 luglio 2014 n. 15186 la Corte di Cassazione, per la prima volta, si è espressa sull'appartenenza della competenza territoriale nel giudizio di divorzio. L'art. 4, comma primo, legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 2, comma 3 bis, D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni in legge n. 80 del 2005 stabilisce che la competenza territoriale in materia di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) spetta al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Con la citata pronuncia, la Corte ha rivisto tale principio di diritto affermando che "competente a conoscere della domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'4, comma primo, legge n. 898 del 1970 (nel testo introdotto dall'art. 2, comma 3 bis, D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni in legge n. 80 del 2005 ), quale risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 23 maggio 2008 n. 169 della Corte Costituzionale, è il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri di determinazione della competenza previsti in via subordinata dalla medesima disposizione di legge".

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