Competenze dello Studio
lunedì 27 ottobre 2014
Assegni emessi senza provvista : quali conseguenze?
Si parla di "emissione di assegni senza provvista" quando il sottoscrittore (traente) emette un assegno che, presentato in tempo utile non venga pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista. La provvista è un credito liquido ed esigibile che il traente vanta verso la banca, la quale è tenuta a pagare nei limiti della provvista. Tale fattispecie era inizialmente punita, ai sensi dell'art. 2 l. 15.12.1990 n. 386, con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni e con la reclusione fino a 8 mesi.; l'art. 20 del d.lgs. 30.12.1999 n. 507 ha, però, depenalizzato tale fattispecie trasformandola in un mero illecito amministrativo punito con la sanzione del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098. Se l'importo dell'assegno supera i 10.329,14 € o nel caso di reiterate violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 6.197. Competente ad applicare le sanzioni suindicate è il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.
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