La clausola risolutiva espressa è quel rimedio che le parti possono espressamente convenire in un contratto affinché questo si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Lo scioglimento del vincolo contrattuale si verifica di diritto, ossia senza che occorra alcuna pronuncia giudiziale; è sufficiente che il contraente interessato alla risoluzione dichiari alla controparte inadempiente di volersi avvalere di tale clausola. La clausola deve ovviamente avere contenuto determinato e preciso. Può tale clausola, però, essere apposta all'interno di un contratto di donazione? Facciamo un esempio: con atto di donazione Caio trasferisce a Tizio il diritto di proprietà su un immobile con l'onere per Tizio di servire e prestare assistenza a Caio per tutta la vita di quest'ultimo; nell'atto si stabilisce espressamente che l'inadempimento di Tizio comporta la risoluzione di diritto della donazione. Tale clausola è pienamente valida ed efficace, in quanto le prestazione di Caio e Tizio sono funzionalmente interdipendenti e come tali non suscettibili di dar luogo ad un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive. L'onere di Tizio, infatti, non è un corrispettivo dell'attribuzione e, dunque, non altera la causa della donazione che rimane gratuita.
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