Il soggetto che, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale, venga colpito da un un disturbo post traumatico (ad es. uno stato di ansia reattivo) ha diritto di ottenere il risarcimento del danno. E' questa in sintesi la recente massima espressa dai giudici della Suprema Corte di Cassazione, i quali hanno specificato che gli attacchi di ansia costituiscono quella componente di danno non patrimoniale che è suscettibile di essere autonomamente risarcita unitamente a tutte le altre voci di danno sofferte dal soggetto danneggiato. La mancata riduzione della capacità lavorativa non è da sola sufficiente per negare il maggio indennizzo. Chiaramente sarà onere del danneggiato provare la sussistenza di sintomi invalidanti attraverso apposite certificazioni rilasciate da strutture private o, ancor meglio, pubbliche.
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