La procedura di risarcimento diretto si applica ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica italiana tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dalla quale siano derivati danni al veicolo o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (lesioni micropermanenti, che non superano cioè i 9 punti di invalidità); inoltre, non deve esservi stato un coinvolgimento di altri veicoli responsabili. Non rientrano, pertanto, nella procedura di indennizzo diretto i sinistri verificatesi su territorio estero, il danno subito dal terzo trasportato, i sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia (Fondo di Garanzia) ed i sinistri occorsi tra veicoli assicurati con impresa che ha sede legale in altro stato membro salvo adesione al sistema del risarcimento diretto.
La domanda di risarcimento del danno subito deve essere inviata dal danneggiato alla compagnia assicurativa del veicolo di sua proprietà o alla guida del quale si trovava al momento del sinistro.
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